Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali
L’Aquila
STATUTO
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 Principi direttivi e finalità
Il Conservatorio di musica Alfredo Casella con sede in L’Aquila (di seguito denominato Conservatorio), Istituzione di alta cultura ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, è un Istituto Superiore di Studi Musicali cui la Legge 508 del 21 dicembre 1999 conferisce la facoltà di darsi ordinamenti autonomi.
E’ dotato di personalità giuridica, di piena capacità di diritto pubblico e privato nonché di autonomia didattica, statutaria, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
Sua finalità primaria è la promozione della musica, della cultura, della ricerca, delle professionalità di grado superiore, dell'educazione e della formazione della persona con il contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti, docenti, personale non docente e studenti.
Esso cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, svolge correlate attività di produzione in tali settori, promuovendone e favorendone lo svolgimento e ad esse collegando le diverse attività didattiche.
Il Conservatorio concorre alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale, garantendo la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio ed organizzando i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico.
Il Conservatorio adegua ai suddetti principi il proprio ordinamento e le proprie strutture, perseguendo in conformità ad essi le proprie finalità e ad essi attenendosi nei confronti sia degli organi e delle strutture interne, sia delle diverse componenti e dei singoli che ne fanno parte.
Il Conservatorio si articola in strutture didattiche, artistiche, scientifiche, amministrative, di produzione artistica e di servizio, così come sono definite e disciplinate nel presente Statuto e nei regolamenti in esso previsti. Esse sono organizzate in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono ordinate. In relazione ai loro compiti istituzionali il Conservatorio assicura a tali organi e strutture l'autonomia secondo le norme del presente Statuto.
Il Conservatorio, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, prevede la possibilità di articolarsi in ulteriori strutture didattiche e di ricerca decentrate, con riferimento in particolare al territorio regionale, e nel rispetto delle linee di programmazione del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
Il Conservatorio prevede forme di programmazione, coordinamento e valutazione delle proprie attività nonché di pubblicità e di controllo di legittimità dei propri atti.
Art. 2 Libertà di ricerca
Il Conservatorio afferma il ruolo essenziale della ricerca in campo artistico, musicale, scientifico e tecnologico per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse artistico, musicale, scientifico, culturale, economico e sociale.
A tal fine il Conservatorio favorisce la ricerca autonomamente proposta sia da singoli sia da gruppi di professori e ne promuove lo svolgimento, assicurando loro libertà ed autonomia di progettazione.
Il Conservatorio garantisce altresì l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture, degli strumenti e degli apparati tecnici secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.
Il Conservatorio destina annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, anche grazie ad apporti esterni, una quota dei finanziamenti allo svolgimento ed al potenziamento della ricerca in campo artistico, musicale e scientifico.
Art. 3 Libertà e finalità dell'insegnamento
Il Conservatorio, all’interno delle linee di programmazione dell’attività didattica definite dal
Consiglio accademico, garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti.
La libertà di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella
scelta dei contenuti della propria attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza dei percorsi
didattici.
Il Conservatorio provvede a tutti livelli dell’alta formazione artistica e musicale intesi alla
preparazione, al perfezionamento ed alla specializzazione delle diverse figure professionali,
artistiche, musicali e scientifiche che sono previste nei vigenti e nei futuri ordinamenti didattici,
attivando corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
Il Conservatorio, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, si
avvale della facoltà di attivare corsi di formazione musicale di base anche con le modalità previste
nell’art. 2 comma 8 lettera g) della Legge n. 508/99.
Il Conservatorio rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale ai
quali si applica il comma 5 dell’articolo 9 della Legge 19 novembre 1990, n. 341. Esso garantisce il
raggiungimento di tale obiettivo attraverso l’attività didattica e lo sviluppo di apposite attività di
servizio, anche in collaborazione con altri enti, attuando opportune forme di programmazione,
coordinamento e valutazione.
In particolare esso assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo
una stretta connessione tra attività di ricerca, insegnamento e produzione artistica e favorendo ogni
necessaria forma di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli
studenti.
Il Conservatorio assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di
orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati.
Il Conservatorio può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni,
purché coerenti con le sue finalità e di conseguente livello.
I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali
in materia di coordinamento della didattica al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli
studenti ed il regolare funzionamento delle attività.
Art. 4 Accordi di collaborazione
Il Conservatorio, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di utilizzare e
promuovere ogni forma opportuna e qualificata di cooperazione in campo musicale, artistico,
scientifico e didattico, può concludere accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici
e privati italiani, comunitari, stranieri ed internazionali. Tali accordi si possono concretare nella
partecipazione a consorzi, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile
con la natura e le funzioni del Conservatorio.
Il Conservatorio si prefigge altresì il fine di sviluppare, nell’ambito del territorio, relazioni con altre
Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e con le strutture universitarie anche al fine di
concorrere alla eventuale costituzione di un Politecnico delle Arti così come previsto dall’art. 2,
comma 8 lettere h) e i) della Legge 508/99.
Nei settori di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti d’istituto e caratteri, il Conservatorio
può svolgere prestazioni per conto terzi, sulla base di criteri generali definiti dal Consiglio di
amministrazione, anche al fine di garantire la copertura, anche parziale, dei costi sostenuti.
Queste iniziative sottolineano il contributo del Conservatorio al progresso sociale, culturale ed
economico e si conformano alle finalità istituzionali, ponendo in primo piano il rispetto della
persona umana e la sua formazione.
Art. 5 Finanziamenti
Le fonti di finanziamento del Conservatorio possono essere costituite da trasferimenti da parte dello
Stato, da parte dell’Unione Europea, da parte degli Enti locali, da erogazioni di enti pubblici e
privati, da entrate proprie.
Le entrate proprie sono costituite da contributi, da donazioni, da redditi conseguenti a prestazioni e
da redditi patrimoniali.
Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla
legislazione vigente e nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di amministrazione
finanza e contabilità, a mutui o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di
bilancio.
Art. 6 Principi organizzativi e di amministrazione
Il Conservatorio si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e
semplificazione delle procedure.
Il Conservatorio garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi
secondo le disposizioni di legge e con le modalità definite dall’apposita regolamentazione.
Il Conservatorio può riconoscere alle proprie strutture autonomia amministrativa, finanziaria e
contabile secondo modalità stabilite nel Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la
finanza e la contabilità.
Il Conservatorio riconosce nell’informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la
partecipazione degli studenti, dei professori e del personale non docente alla vita dell’Istituzione.
Provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti
anche di carattere informatico.
Il Conservatorio assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità di cui alla Legge
10/4/1991, n.125.
Art. 7 Diritto allo studio
1. Il Conservatorio, con l'intento di garantire la piena realizzazione del diritto allo studio, si
struttura in modo da favorire la piena fruizione didattica e formativa da parte degli allievi e si
impegna ad avvalersi di tutte le possibilità offerte dalle normative vigenti per migliorare la
condizione degli studenti, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del
lavoro.
2. Il Conservatorio, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni e nel rispetto della
normativa vigente in materia di diritto allo studio, può erogare assegni e borse di studio ed
attivare altre forme di sostegno economico allo studio. Per l'assegnazione di tali benefici il
Conservatorio formula apposite graduatorie sulla base del merito e delle condizioni economiche
degli studenti.
3. Il Conservatorio, nel rispetto della normativa vigente, può instaurare forme di collaborazione con
gli studenti in merito alle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca ed al
diritto allo studio.
4. Il Conservatorio anche avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche nonché della
collaborazione di altri enti ed istituzioni sia pubbliche che private:
a) promuove e favorisce servizi culturali, ricreativi ed assistenziali;
b) cura l'orientamento per l'accesso allo studio accademico e per la futura attività professionale;
c) favorisce forme di aggregazione degli studenti per lo svolgimento di attività autogestite nei
settori artistico, culturale e ricreativo.
Art. 8 Libertà di associazione e di riunione
Il Conservatorio favorisce e sostiene le attività promosse da associazioni e cooperative costituite,
con finalità culturali, ricreative e di mutualità, dalle proprie componenti interne (personale e
studenti).
Il Conservatorio garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi
culturali, sindacali o legati alla vita del Conservatorio, secondo le modalità fissate nel Regolamento
generale del Conservatorio o previste nella normativa vigente.
Il Conservatorio favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative artistiche, musicali, scientifiche e culturali.
L'uso degli spazi del Conservatorio per le attività di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti
esterni è disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nel Regolamento generale del
Conservatorio, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura
ed il funzionamento dell' Istituzione.
Art. 9 Principi di comportamento
I professori, il personale non docente e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere,
nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri del Conservatorio. Il
presente Statuto determina le modalità della loro partecipazione, tenuto conto delle funzioni, ai vari
organi di governo.
I singoli componenti della comunità del Conservatorio sono tenuti ad osservare le norme del
presente Statuto e dei diversi regolamenti degli organi collegiali e ad assumere all'interno degli spazi
del Conservatorio e nei rapporti reciproci comportamenti consoni con la natura e le funzioni
dell'istituzione.
Ai docenti è richiesta la partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti
dal presente Statuto o istituiti dal Direttore o previsti dai Regolamenti di cui ai successivi articoli.
Art. 10 Attività culturali
Il Conservatorio, ai sensi delle normative in vigore, promuove e favorisce le attività culturali,
artistiche e musicali a favore degli studenti e del proprio personale, anche mediante l’apporto di
specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel Regolamento generale del
Conservatorio.
Rientrano tra le attività da favorire, eventualmente anche con la concessione in uso di spazi interni, a
condizioni comunque rispettose dei principi che regolano la gestione dei beni immobili del
Conservatorio, quelle promosse negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo in forma
autonoma da associazioni e cooperative studentesche e dal personale del Conservatorio.
TITOLO II
AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE
Art. 11 Statuto
Il presente Statuto, che regola l'autonomia del Conservatorio Alfredo Casella di L’Aquila, è adottato
ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge 21.12.1999, n. 508 e dell’art. 14 comma 1, comma 2 lettera
a) e comma 3 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132.
Lo Statuto è emanato con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo del Conservatorio.
Art. 12 Regolamento generale del Conservatorio
Il Regolamento generale del Conservatorio contiene, salvo quanto specificamente riservato ai
regolamenti di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15, le norme di attuazione di quanto stabilito nel
presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale del Conservatorio.
Il Regolamento è predisposto, anche con l'ausilio di competenze interne all'amministrazione del
Conservatorio, dal Consiglio accademico, sentiti il Collegio dei Professori ed il Consiglio di
amministrazione, e approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Tale Regolamento viene emanato dal Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
Art. 13 Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal Regolamento del Conservatorio per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Tale Regolamento viene adottato con decreto del
Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di
amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico e previa trasmissione al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’approvazione, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
Art. 14 Regolamento didattico del Conservatorio
Il Regolamento didattico del Conservatorio disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali il
Conservatorio rilascia titoli con valore legale. Esso indica altresì gli insegnamenti attivabili in
relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività
formative istituzionali.
Il Regolamento didattico è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio
accademico, sentito il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti e trasmesso, entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della
legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo. E’ adottato con decreto
del Presidente.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
In sede di prima applicazione è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due
rappresentanti degli studenti sentito il Consiglio di amministrazione.
Art. 15 Regolamento per il funzionamento degli uffici
Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione
amministrativa e contabile dell'istituzione.
Tale Regolamento viene adottato con decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico e
previa trasmissione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’approvazione, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
Art. 16 Regolamento della biblioteca
Il Regolamento istitutivo del servizio di biblioteca contenente le norme generali per la
conservazione, l'incremento e l’utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e
musicale nonché la disciplina per la sua organizzazione ed il suo funzionamento, viene predisposto
dal Consiglio accademico, sentito il bibliotecario, ed adottato con decreto del Presidente, previa
delibera, ai sensi del successivo art. 21, comma 2 lettera b), del Consiglio di amministrazione sentito
il Consiglio accademico.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
Art. 17 Regolamenti di gestione ed organizzazione
I Regolamenti di gestione ed organizzazione contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e
delle regole di funzionamento delle strutture e dei centri di servizio, sono proposti dai rispettivi
consigli a maggioranza assoluta dei componenti.
I Regolamenti sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera, ai sensi del successivo art.
21, comma 2 lettera b), del Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO
Art. 18 Organi
1. Sono organi necessari del Conservatorio:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Consiglio accademico;
e) il collegio del revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei professori;
h) la consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre
anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Limitatamente agli organi
elettivi ed ai componenti elettivi degli altri organi, le modalità di conferma in carica sono
disciplinate dal Regolamento generale del Conservatorio.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti
i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.
Art. 19 Il Presidente
1. Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dal successivo Art.
20, comma 1.
Spetta in particolare al Presidente:
a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione nonché fissarne l'ordine del giorno;
b) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
c) emanare i Regolamenti interni del Conservatorio;
d) assumere in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di
competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone per la ratifica nella seduta
immediatamente successiva;
e) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio
accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di
comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero
riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale.
3. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di
sessanta giorni antecedenti la scadenza dell’incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede
alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
Art. 20 Il Direttore
1) Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’istituzione e ne
ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che
riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
Spetta in particolare al Direttore:
a) convocare e presiedere il Consiglio accademico e curare l’esecuzione delle deliberazioni;
b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca, di
sperimentazione e di produzione artistica del Conservatorio impartendo direttive per la
corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
c) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
d) assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di
competenza del Consiglio accademico, riferendone per la ratifica nella seduta
immediatamente successiva;
e) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
f) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono specificatamente demandate dalla legge,
dallo Statuto e dai Regolamenti.
2) Il Direttore designa un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo, che lo coadiuva e lo
supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
3) Il Direttore può affidare ad altri professori di ruolo l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli
siano inderogabilmente riservate, le quali comportino compiti anche di rappresentanza
istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di
attività definite, dandone comunicazione al Consiglio accademico ed al Consiglio di
amministrazione.
4) Il Direttore può designare uno o più delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza
che non gli siano inderogabilmente riservati.
5) Il Direttore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attività
didattica, ivi compreso l'esonero totale dagli obblighi didattici.
6) Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell' Istituzione.
7) Il Direttore è eletto dai docenti dell’istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i
docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata
professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2 comma 7 lett. a) delle legge. Dura
in carica tre anni e può essere confermato una sola volta; è nominato con decreto del Ministro.
8) In sede di prima applicazione l’elettorato passivo è riservato:
a) ai professori che abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni
nel ruolo di appartenenza;
b) non abbiano riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura
per le quali non siano stati già riabilitati;
c) non abbiano riportato condanne penali ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta
amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle
indagini preliminari;
d) siano in possesso di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in
ambiti multidisciplinari ed internazionali;
9) Le elezioni del Direttore sono indette, ai sensi e con le modalità previste nel successivo Art. 32,
dal Presidente del Comitato dei Garanti. Tale Comitato, che svolge anche le funzioni di
Commissione elettorale e di cui non possono far parte i candidati alla carica di Direttore, è
composto da 3 docenti di ruolo nell’istituzione eletti dal Collegio dei Professori.
10) Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel
caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la
quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si
procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che
nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.
11) L'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 8, abbiano
presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima
votazione.
12) L'elettorato attivo è costituito dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte in servizio nel
Conservatorio.
13) Nell’ipotesi di conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 241, comma 5, del Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio
accademico.
Art. 21 Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica,
della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i
programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni
finanziarie dell’Istituzione.
2. In particolare il Consiglio di amministrazione:
a) delibera sulla base delle priorità indicate dal Consiglio accademico il bilancio di previsione
del Conservatorio e le sue variazioni ed approva il conto consuntivo;
b) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed
organizzazione;
c) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), la
programmazione della gestione economica dell'istituzione;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico,
l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale
non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare
dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, artistiche, scientifiche e di ricerca
derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.
f) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo e secondo le priorità indicate dal Consiglio
accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi;
g) determina, sentiti il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei
contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio accademico, sentita la
Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei
servizi didattici;
h) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del
Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
i) delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio;
j) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza;
k) svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 2. lettera d) del presente articolo, è
approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
4. Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) dal presidente;
b) dal direttore;
c) da un docente dell’istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico;
d) da uno studente eletto dalla Consulta degli studenti;
e) da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro scelto fra personalità del mondo
dell’arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti
pubblici e privati.
5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino a un massimo di 2,
nominati dal Ministro su designazione di Enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni
culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano
al finanziamento o al funzionamento dell’Istituzione, per una quanto non inferiore a quella
stabilita con Decreto del Ministro.
7. I consiglieri di cui al comma 4, lettera e), e al comma 6 nominati successivamente alla
costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
8. I membri non elettivi del Consiglio non possono essere dipendenti del Conservatorio.
9. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta con decreto del Ministro.
10. Il Consiglio designa un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
impedimento;
11. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto
espresso dal presidente.
Art. 22 Il Consiglio accademico
1. Nel quadro dell'autonomia del Conservatorio il Consiglio accademico esercita tutte le
competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di ricerca
e di produzione artistica.
In particolare, il Consiglio accademico:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche,
artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio
finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione
artistica;
d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma
7, lettera h) della Legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti,
sentita la consulta degli studenti;
e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della Legge 508/99;
f) definisce gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio di
previsione del Conservatorio e nella distribuzione delle risorse di personale, di spazi e
finanziarie alle strutture didattiche, di ricerca e di produzione artistica;
g) favorisce lo sviluppo delle attività artistiche, didattiche, scientifiche e di produzione artistica
del Conservatorio e ne promuove il coordinamento;
h) propone al Consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio
destinati alla ricerca;
i) esprime il proprio parere sulla definizione dell’organico del personale docente per le attività
didattiche e di ricerca nonché del personale non docente e, sentito il Consiglio dei Professori,
ne propone al Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno triennale, le eventuali
variazioni in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche e di
ricerca;
j) propone al Consiglio di amministrazione la suddivisione della quota dei contributi a carico
degli studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
k) delibera i Regolamenti di propria competenza, previa acquisizione dei prescritti pareri, ed
esercita i compiti di verifica previsti dallo Statuto;
l) assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato
rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;
m) esprime parere su ogni questione di competenza del Consiglio di amministrazione
riguardante l’attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
n) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
a) 8 docenti eletti dal Collegio dei Professori tra quelli in servizio nell’Istituzione con almeno 5
anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;
b) 2 studenti designati dalla Consulta degli studenti.
Successivamente alla emanazione del Regolamento didattico di cui all’art. 2 comma 7. lettera h)
della Legge 508/99, si provvederà alla ridefinizione della composizione del Consiglio accademico
collegandola alle strutture didattiche e di ricerca previste in tale Regolamento.
La nomina dei componenti non di diritto del Consiglio accademico è disposta con decreto del
Direttore.
3. Alle riunioni del Consiglio accademico può partecipare il Vice Direttore senza diritto di voto in
caso di compresenza del Direttore.
4. I membri eletti nel Consiglio accademico durano in carica tre anni e possono essere
consecutivamente confermati una sola volta.
5. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e, purché abbiano conservato i requisiti
per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale del Conservatorio, possono essere confermati
consecutivamente una sola volta.
6. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, in via
ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro
quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la
richiesta.
7. Il Consiglio accademico può istituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni
istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con
personale in servizio.
8. D'intesa con il Consiglio di amministrazione, il Consiglio accademico può istituire una o più
commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi. Ai
membri del Consiglio accademico sono trasmessi anche i verbali del Consiglio di
amministrazione e viceversa.
9. Non è consentito, eccetto che per il Direttore, fare parte contemporaneamente del Consiglio
accademico e del Consiglio di amministrazione.
10. In sede di prima applicazione il Consiglio accademico si insedia, su convocazione del Direttore,
entro 15 giorni dalla proclamazione dei componenti eletti dal Collegio dei professori.
11. Nelle deliberazioni del Consiglio accademico, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso
dal Direttore.
Art. 23 Il Collegio dei revisori
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione costituisce con apposito provvedimento il
Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 componenti, di cui uno designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88.
3. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione.
4. Al Collegio si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
Art. 24 Il Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il
Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due
scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della
valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento
complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di
criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il
CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il
quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività
didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai
dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto
della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 25 Il Collegio dei professori
Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio
presso l’Istituzione nonché dagli accompagnatori al pianoforte.
Si riunisce almeno due volte l’anno, all’inizio e alla fine dell’anno accademico, su convocazione del
Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno.
Il Collegio dei Professori si riunisce altresì ogni volta che il Direttore ne ravvisi l’opportunità o
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla
convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che
ne hanno motivato la richiesta.
Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico.
In particolare:
a) elegge il Direttore e i propri rappresentanti negli organi di Governo e consultivi secondo le
modalità previste nel presente Statuto e nei futuri regolamenti;
b) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto;
c) formula proposte al Consiglio accademico relativamente all’attività didattica, di ricerca e di
produzione artistica;
d) esprime il proprio parere sulla definizione degli organici del personale docente e non
docente;
e) propone iniziative volte al miglioramento dell’offerta formativa;
f) propone iniziative volte all’aggiornamento del personale docente;
g) formula proposte relativamente alle attività di produzione artistica del Conservatorio;
h) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio
accademico;
i) svolge le altre funzioni affidategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono assunte da un docente di ruolo in servizio
nell’Istituzione e designato dal Collegio.
Art. 26 La Consulta degli studenti
La Consulta degli Studenti è un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Conservatorio;
ha funzioni propositive ed è organo consultivo degli organi di governo.
1. La Consulta degli studenti è composta da:
a) studenti eletti, in rapporto al numero degli iscritti, ai sensi dell’Art. 12 comma 1 del D.P.R.
28/02/03, n. 132 ;
b) i 2 rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio accademico.
2. Le norme di funzionamento della Consulta degli Studenti sono contenute in apposito
regolamento approvato dal Consiglio accademico, sentita la stessa Consulta.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può
indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio
d'amministrazione, alle quali tali organi sono tenuti a rispondere motivatamente.
4. Il Consiglio d'amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione,
assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti.
In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui
all’art. 14 comma 2 lett. a), b) e c) del D.P.R. 13.02.03, n. 132 nonché al fine della stesura del
Regolamento di cui al comma 2. del presente articolo, il Direttore provvede, con proprio decreto,
alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.
TITOLO IV
STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
Art. 27 Strutture didattiche
Successivamente alla emanazione da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca dei regolamenti didattici previsti dall’art. 2 comma 7. lettera h) della Legge 508/99, si
procederà alla revisione del presente Statuto con la definizione delle strutture didattiche del
Conservatorio e degli organi di governo necessari al loro funzionamento. In attesa della emanazione
di tale regolamento, con delibera del Consiglio accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione
ed il Collegio dei Professori, il Conservatorio può attivare strutture di coordinamento delle attività
didattiche per assicurare il rispetto delle linee della programmazione annuale definite dal Consiglio
accademico allo scopo di favorire anche l’acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi
spendibili nei futuri ordinamenti didattici.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE
Art. 28 Il Direttore amministrativo
1. L'incarico di Direttore amministrativo, per la durata di tre anni, rinnovabile, è attribuito dal
Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore ad un dipendente del Conservatorio
ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea già
appartenente all’area direttiva. L’incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle
dimensioni organizzative e finanziarie dell’Ente, a personale dirigenziale secondo quanto
previsto dall’art. 19 del D.L. n. 165 del 2001. L'incarico può essere revocato prima della
scadenza con delibera motivata del Consiglio di amministrazione e previa contestazione
all'interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di
reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.
2. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa,
finanziaria,patrimoniale e contabile dell’Istituzione e sovrintende al funzionamento degli uffici e
delle strutture amministrative. Svolge altresì una attività generale di indirizzo, di coordinamento
e di controllo nei confronti del personale non docente del Conservatorio, in applicazione dei
piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo del Conservatorio.
Competono al Direttore amministrativo in particolare:
a) la predisposizione, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento del
Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, del documento di bilancio
preventivo annuale e del conto consuntivo;
b) il coordinamento e la verifica delle attività del personale non docente;
c) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dal
presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Fino all’insediamento dei nuovi organi è confermato temporaneamente nelle funzioni il Direttore
amministrativo attualmente in servizio.
Art. 29 Pianta organica del personale non docente
Il Conservatorio definisce, nel rispetto della normativa vigente, la pianta organica del personale non
docente necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. Essa è deliberata dal Consiglio di
amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ed è soggetta a revisioni periodiche per tenere
conto delle esigenze sopravvenute e approvata dal Ministero ai sensi dell’art. 21 comma 3 del
presente Statuto.
L’azione disciplinare nei confronti del personale non docente è esercitata secondo le modalità
stabilite nella normativa vigente.
Art. 30 Aggiornamento delle professionalità
Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico, il Conservatorio opera per la migliore
utilizzazione delle capacità e per l'incremento delle professionalità di tutto il proprio personale non
docente, organizzando a questo fine, anche tramite opportuni servizi, le forme più adeguate di
aggiornamento, impostate anche secondo piani pluriennali, con programmi annuali di iniziative,
quali corsi, incontri, conferenze.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 Statuto e Regolamenti
1. In sede di prima applicazione:
a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli
studenti, sentito il collegio dei professori;
b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due
rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione,
integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi
competenti e sentito il Consiglio accademico.
Art. 32 Designazioni elettive
1. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, le votazioni relative
alla designazione dei rappresentanti sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli
aventi diritto.
2. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a
cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo Art. 33, si svolgono entro il termine
dell'anno accademico conclusivo del mandato.
3. Limitatamente alle elezioni per la Consulta degli studenti, la Commissione elettorale viene
designata dalla stessa Consulta. In sede di prima applicazione il Direttore provvede con proprio
decreto alla designazione della Commissione elettorale.
4. Le elezioni per il Direttore sono indette dal Presidente del Comitato dei Garanti di cui all’Art. 20
comma 9. del presente Statuto almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato, dandone
adeguata comunicazione a tutti gli interessati. In sede di prima applicazione le elezioni del
Direttore sono indette entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.
5. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei docenti negli organi previsti dal
presente Statuto e dai Regolamenti sono indette dal Direttore, sentiti gli organi in carica, con
anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato, dandone adeguata comunicazione
a tutti gli interessati. Le Commissioni elettorali sono designate dal Collegio dei Professori. In
sede di prima applicazione le elezioni sono indette dal Direttore entro 30 giorni dal suo
insediamento.
6. Le elezioni per la designazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio accademico sono
indette dal Direttore, sentita la Consulta degli studenti, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto
alla scadenza dei mandati, dandone comunicazione agli interessati con forme adeguate.
L’assunzione del mandato da parte degli studenti eletti avviene in corso d'anno. Fino alla nomina
dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica.
7. Se non altrimenti indicato, nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli
organi di governo del Conservatorio, l'elettorato passivo è attribuito a chi abbia presentato la
propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento della tornata
elettorale.
8. Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie elezioni sono stabilite nel
Regolamento generale del Conservatorio e nei Regolamenti delle singole strutture.
Art. 33 Funzionamento degli organi
1. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo alla elezione. In sede di
prima applicazione l’assunzione in carica dei neo eletti avviene in corso d’anno; il periodo
temporale mancante alla fine dell’anno è cumulato con la durata normale dei mandati stessi.
2. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non
sia specificamente indicata nello Statuto o nel regolamento di riferimento, è triennale,
rinnovabile.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti
soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni. Qualora la cessazione riguardi un
rappresentante degli studenti nel Consiglio accademico o nel Consiglio di amministrazione,
subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità
della composizione dell'organo. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Il
mandato dei neo-eletti dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, senza
che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità.
4. Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Direttore, le funzioni vicarie fino
all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Vice Direttore.
5. La mancata designazione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido
insediamento, purché esso risulti composto dai due terzi degli aventi diritto.
6. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati almeno
5 giorni prima della data della riunione e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli
eventuali assenti giustificati. Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico e del
Consiglio d'amministrazione è comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi
diritto.
7. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti.
8. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte
consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi
di cui è membro eletto o designato. La norma non si applica alle rappresentanze degli enti
esterni.
Art. 34 Silenzio-assenso
Nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro 60
giorni, l'organo responsabile della delibera o della emanazione dell'atto può procedere prescindendo
dal parere stesso, ovvero reiterare la richiesta di parere, assegnando un ulteriore termine.
Art. 35 Compensi
Il Consiglio d'amministrazione determina, nei limiti stabiliti dal decreto di cui all’art.4 comma 3 del
D.P.R. 28/02/03, n. 132, la misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari di cui
all’Art 18 del presente Statuto.
Art. 36 Calendario accademico
L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di novembre. Tutti i
mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti e per
il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data. Viene emanato con decreto del
Direttore sentiti il Consiglio accademico ed il Collegio dei professori.
Art. 37 Enti e fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio
Il Conservatorio sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni di enti e fondazioni
che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo
all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca e alla produzione in campo artistico, allo
sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati
rispetto alle esigenze, all’incentivazione della formazione di giovani artisti e specialisti, al
funzionamento di specifiche strutture e servizi.
Le condizioni della collaborazione tra gli enti in questione ed il Conservatorio sono definite da
apposite convenzioni approvate, per quanto di competenza del Conservatorio, dal Consiglio di
amministrazione, sentite le strutture didattiche, artistiche e scientifiche eventualmente interessate.
Art. 38 Revisioni dello Statuto
Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto il Presidente, il Direttore, il Consiglio
accademico, il Consiglio di amministrazione, la Consulta degli studenti, il Collegio dei Professori.
Qualora non sia stata formulata direttamente dal Consiglio di amministrazione, la proposta viene
trasmessa a quest'ultimo che delibera sulla sua ammissibilità; in caso contrario il Consiglio di
amministrazione rinvia la richiesta all’organo proponente la modifica unitamente alle proprie
osservazioni, invitandolo a pronunciarsi entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio di
amministrazione, sentiti il Collegio dei Professori ed il Consiglio Accademico, assume la delibera
definitiva con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio di
amministrazione ed entrano in vigore con le modalità dalle stesse previste, previa approvazione da
parte del Ministero.
Art. 39 Verifica delle strutture organizzative della ricerca
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, ove non vengano nel frattempo promulgate
nuove norme legislative al riguardo, il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio
accademico, promuove una verifica complessiva delle modalità di organizzazione e gestione della
ricerca e delle attività istituzionali del Conservatorio, al fine di predisporre un piano operativo
organico sulle relative strutture.
